2) Orari visite fiscali dipendenti pubblici
Gli orari visite fiscali 2017 dipendenti pubblici sono fasce orarie in cui i lavoratori del Pubblico Impiego assenti per malattia devono rispettare obbligatoriamente per consentire il controllo medico da parte della ASL e dell'Amministrazione Pubblica.
Se tali orari, pertanto, non vengono rispettati ed il lavoratore esce di casa e risulta assente dal domicilio comunicato all'inizio della malattia, tramite certificato medico, può incorrere a sanzioni e/o provvedimenti disciplinari se non giustifica mediante prove certe e documentabili il motivo della sua assenza durante tali orari.
L’obbligo di reperibilità si ricorda, è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi e ne sono esclusi i soli dipendenti pubblici, la cui assenza dal lavoro, sia dipesa da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, da infortuni sul lavoro, da malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio e dagli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Quali sono i nuovi orari 2017 nel pubblico?
Gli orari visite fiscali 2017 dipendenti pubblici per cui Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, sono: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi, compresi il Natale, Capodanno, Pasqua, Santi ecc.
3) Esenzione obbligo reperibilita’ lavoratori pubblici.
Attualmente solo i dipendenti pubblici possono beneficiare dell'esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia , può avvenire per le seguenti cause:
Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
Infortunio sul lavoro Inail esonero visita fiscale.
Malattie professionali INAIL senza obbligo reperibilità, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio.
Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
4) Esclusione obbligo reperibilita’ dipendenti privati
Pubblicata la nuova circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016 che conferma l'esclusione dall'obbligo di reperibilità dipendenti privati.
Con l’articolo 25 del decreto legge 151/2015 cd. Esenzioni dalla reperibilità malattia e di altri decreti che sono stati novellati, modificati e convertiti, è stata prevista una nuova normativa finalizzata a stabilire l’esenzione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti privati.
Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, l’11 gennaio 2016 grazie alla pubblicazione in GU n. 16 del 21 gennaio 2016, delle Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, riguardante le modalità di espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’INPS, sono state decise le cause esclusione dall’obbligo di reperibilità dalle visite fiscali per i dipendenti privati.
Ai sensi della nuova normativa, sono, pertanto, esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, tutti i lavoratori dipendenti privati, la cui causa di malattia sia connessa a:
Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie che devono essere opportunamente documentate dalla Struttura sanitaria;
Stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%
5) Malattia professionale e infortunio sul lavoro INAIL
Le visite di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro INAIL o malattia professionale, sono regolate dai contratti collettivi.
Il mancato rispetto dell'obbligo di reperibilità durante gli orari delle visite fiscali, qualora previsto dal CCNL, accertato dai medici ASL o dell’INPS, autorizza il datore di lavoro ad applicare la sanzione disciplinare, ove prevista dal contratto collettivo, ma non determina la perdita dell’indennità per inabilità di temporanea assoluta INAIL da parte del lavoratore.
Sentenza Corte di Cassazione n. 15773/2002: in merito all’obbligo di reperibilità dei lavoratori assenti per infortunio, la sentenza, ha ribadito che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.
In caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è infatti competenza di tale Istituto assicuratore attivare la richiesta di visita fiscale da parte del medico legale INAIL ma è di competenza dell’INPS, attivare il servizio per eseguire la visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.
Questo perché in base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o l’istituto creditore della prestazione, ha diritto ad accertare la situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale fattore di una propria responsabilità. In altre parole, il datore di lavoro ha diritto di rivolgersi all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e sino a guarigione clinica.
Pertanto appare evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro. E’ evidente quindi che il rispetto delle le fasce orarie di reperibilità malattia così come previste dalla contrattazione collettiva, debbano essere obbligatoriamente rispettate anche dai lavoratori assenti causa infortunio e malattia professionale.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (Art. 22 ccnl 1994/1997 integrato con ccnl integrativo 1998-2001)
1) Il dipendente che si assenta per malattia a causa di un infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio.
2) Se l’assenza del lavoratore è riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.
3) Per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali inabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge.
4) Trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia è pari a:
100% della retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di malattia: pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il periodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare, va certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, in questi casi al dipendente spetta per intero l’indennità di amministrazione.
90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza: per cui dopo i primi nove mesi pagati interamente, per i successivi 3 mesi che vanno a completare 1 anno di assenza per malattia, l’indennità scende al 90%.
50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi: del periodo di conservazione del posto di lavoro 18 mesi previsto nel comma 1, per i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
5) Le patologie gravi che richiedano terapie salvavita come l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.
6) Dipendenti ASL medici, infermieri etc…
Per i dipendenti delle Asl, il datore di lavoro che intende richiedere le visite fiscali 2017 dipendenti ASL deve inoltrare la richiesta presso l’Ufficio Visite Fiscali della Medicina Legale competente per distretto territoriale, fornendo i seguenti dati:
denominazione e indirizzo della Ditta o Ente pubblico o privato completo di partita IVA o Codice Fiscale;
nome e cognome del lavoratore
indirizzo di residenza o domicilio del lavoratore durante la malattia completo di scala ed interno;
specificare se la fascia oraria di reperibilità è diversa da quella prevista dal D.lgs 165/2001 cioè dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi.
Il medico incaricato dall’Azienda ASL effettua la visita fiscale, richiesta ai sensi della normativa vigente dal datore di lavoro.
L’accertamento viene effettuato dai sanitari della Medicina Legale nelle specifiche fasce di reperibilità sopra indicate.
I dipendenti Asl Pubblico Impiego assenti per malattia sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità se l’assenza dal lavoro è riconducibile ad una delle seguenti cause di esclusione sopra elencate.
Esito della visita di controllo del dipendente assente per malattia:
Il medico incaricato dalla Asl ad effettuare la visita fiscale presso il domicilio del dipendente assente per malattia, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante che ha verificato lo stato di malattia e l’indicazione della prognosi. Il medico fiscale a seguito del controllo di tale documentazione e la visita del paziente può prolungare la prognosi al massimo di ulteriori 48 ore, confermare la prognosi o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza di sintomi tali da impedire la ripresa dell’attività lavorativa invitando il dipendente a tornare al lavoro. Solo in caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche il Medico Fiscale può richiedere una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.
Cosa succede se non vengono rispettate le fasce orarie di vista fiscale? Se il lavoratore non si fa trovare a casa: Se il lavoratore assente per malattia non viene trovato a casa durante le fasce orarie di reperibilità per sottoporsi al controllo fiscale, successivamente viene tramite comunicazione ufficiale invitato a presentarsi presso l’ambulatorio della ASL osservando rigorosamente il giorno e l’orario indicato dal medico fiscale per giustificare l’assenza.
7) Malattia Militari, Carabinieri ed Esercito
Le Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche, sono state modificate con il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111, e trova Applicazione al personale militare in servizio permanente che al Corpo dei Carabinieri.
In base agli ultimi chiarimenti forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10 del 1° agosto 2011 e con il parere n. DFP 0056340 P-4.17.1.7.5 del 21 novembre 2011, la Visita Fiscale per i militari e carabinieri assenti per malattia può essere disposta fin dal primo giorno quando l’assenza stessa si verifica nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse.
In tutti gli altri casi, invece la visita fiscale per i militari assenti per malattia può essere richiesta dal Comandante di Corpo in considerazione anche della condotta complessiva del militare dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.
Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i militari e Carabinieri?
Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale 2017:
Le fasce orarie che Carabinieri e Militari assenti per malattia sono obbligati a rispettare per la Visita Fiscale 2013 sono stabilite in base al Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222 visite fiscali militari carabinieri del Ministero della Difesa: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Casi di Esclusione dall’obbligo di reperibilità fasce malattia per i Militari e Carabinieri: sono le stesse del Pubblico Impiego, fermo restando, l’obbligo da parte del dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:
visite mediche
prestazioni specialistiche
accertamenti diagnostici
altri “giustificati motivi”: documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre– il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.
In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l’articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.
8) Docenti, insegnanti, personale scolastico e ATA
Per il personale scolastico, insegnanti, docenti e ATA, sono partite con il nuovo anno scolastico, le circolari riguardanti l'assenza per malattia – Accertamenti visite fiscali tempestive e gli orari visite fiscali 2017, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008 n. 133 art. 71 comma 3. Dlgs. N.98 del 2011 convertito in
Legge 111 del 2011 art 16 comma 9 e 10. Nuove Disposizioni Visite Mediche Dipendenti Pubblici - legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Tali disposizioni, hanno infatti previsto per i dipendenti pubblici che:
l'assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata all'amministrazione e nel caso del personale scolastico, all'istituto entro la mattinata del primo giorno di assenza. Tale obbligo, vige anche in caso di prolungamento della malattia.
La comunicazione dell'assenza, deve essere registrata come fonogramma che indichi l'orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il
presunto periodo di malattia. Nel caso invece, che il dipendente si avvalga dell’informazione del collega o del fiduciario deve comunque informare tempestivamente l’ufficio che può provvedere sin dal primo giorno di dichiarazione malattia, ad inviare la visita fiscale.
Le visite fiscali, disposte dall'istituto o dall'ASL, possono essere effettuate entro specifici orari visite fiscali distinte in due fasce orarie, indipendentemente dall’acquisizione del certificato medico telematico che deve essere rilasciato esclusivamente da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Gli orari visita fiscale 2017 docenti e ATA: fasce di reperibilità sono: mattino 9,00 – 13,00 / pomeriggio 15,00 - 18,00 l’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante gli orari visite fiscali per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'amministrazione che in caso può richiedere la certificazione a giustificazione dell'assenza.
La certificazione a giustificazione dell’assenza, è valida solo se è rilasciata da medici convenzionati con il SSN mentre non è valida quella rilasciata da medici professionisti .
Per quanto riguarda il trattamento economico per insegnanti, docenti e personale scolastico ATA assenti per malattia, l'assenza inferiore a 10 giorni è
pagata con il trattamento base, fatta eccezione per la malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale INAIL o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.
9) Polizia e vigili del fuoco
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 10/2011 orari visite fiscali Polizia e Vigili del Fuoco ha fornito alcuni chiarimenti ti in merito alle novità introdotte dall’art. 16, commi 9 e 10, del Decreto Legge 98/2011 convertito con Legge 111/2011, riguardanti la materia dei controlli sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici e nello specifico è intervenuto a sottolineare che tali novità siano estese anche al personale della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Le novità introdotte dal suddetto decreto riguardano le regole per la visita fiscale, le fasce orarie di reperibilità, gli esoneri dall’obbligo di mantenere la reperibilità.
Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia per i poliziotti e vigili del fuoco? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale:
La visita fiscale dei dipendenti della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco assenti per malattia può essere effettuata nella seguente fascia oraria: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, vi è però l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia rientri in una delle cause di esclusione previste per i dipendenti pubblici.
10) Polizia penitenziaria
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha chiarito che le nuove fasce orarie di reperibilità 9-13 e 15-18, valide e obbligatorie per tutti i dipendenti pubblici e statali riguardano anche il personale della Polizia Penitenziaria.
Quali sono gli orari da rispettare durante la malattia perla Polizia Penitenziaria? Reperibilità fasce Orarie Visita Fiscale Polizia Penitenziaria dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Stesse regole dei dipendenti PA per le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità malattia.
11) Malattia Bimbo
Gli Orari Visita Fiscale 2016 previsti per i dipendenti pubblici e privati assenti per malattia Bambino, sono stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispongono il non obbligo da parte di genitori e bambini di rispettare gli orari visite fiscali, in quanto per legge è previsto che entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.
12) Visite fiscali di Sabato e Domenica e Natale, Capodanno…
Il Datore di Lavoro ha diritto a richiedere per i lavoratori privati il controllo medico Inps o alla ASL se l'ambito e pubblico,. tali richieste effettuate presso il servizio di medicina fiscale, sono a pagamento e vengono fatturate al richiedente nel momento della richiesta fornendo la sua esatta denominazione, indirizzo e Codice Fiscale.
La richiesta deve essere obbligatoriamente inoltrata via fax entro le ore 11.30 del giorno per cui si richiede il controllo, compreso il sabato, al presidio distrettuale di residenza. Entro le 11.30 del sabato devono altresì pervenire le richieste per i controlli da attuarsi nei giorni festivi come la Domenica, Natale, Capodanno, Pasqua o Ferragosto.
13) Assenza durante la visita fiscale INPS : cosa succede?
Cosa succede se il dipendente in malattia esce di casa? Se il medico ASL o INPS si reca al domicilio del dipendente per accertare lo stato di malattia del lavoratore e citofona durante gli orari delle visite fiscali ma nessuno risponde, perché il citofono o il campanello è rotto, la mancata risposta viene considerata come assenza ingiustificata dal domicilio da parte del dipendente ammalato.
La Corte di Cassazione con sentenza del 23.7.1998, ha legittimato e ritenuta giustificata l’assenza del dipendente dal proprio domicilio per sottoporsi a trattamenti fisioterapici, cure e visita medica specialistica, analisi ma con l’accezione che l’assenza è da ritenersi giustificata solo laddove il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare le cure al fuori delle suddette fasce.
Si può uscire di sabato e domenica? No, se la malattia cade nel fine settimana, weekend, ponte o giorno di riposo, il lavoratore deve rimanere a casa durante gli orari di reperibilità perché potrebbe ricevere il controllo medico della mutua o INPS, anche durante questi giorni. Tale controllo fiscale, infatti, per il datore di Lavoro o l'Amministrazione è un diritto richiederlo anche di sabato o domenica. Vedi fasce orarie visite fiscali 2017 sabato domenica e festivi.
E se il citofono è guasto? Se il medico preposto alla visita fiscale si reca al domicilio del dipendente per accertare lo stato di malattia del lavoratore e citofona durante gli orari visite fiscali ma nessuno risponde, perché il citofono o il campanello è rotto, la mancata risposta viene considerata come assenza ingiustificata dal domicilio da parte del dipendente ammalato.
14) Regole, stipendio e sanzioni per mancato rispetto orari.
Cosa succede se un dipendente pubblico o privato in malattia non rispetta gli orari? Secondo le attuali regole della visita fiscale 2017, se il medico INPS o ASL, recandosi presso il domicilio del lavoratore, indicato sul certificato medico, non trova nessuno durante gli orari delle visite fiscali, sia perché magari il campanello è rotto o il citofono non funziona, l'assenza dal lavoro è da considerarsi ingiustificata.
A tale proposito, va detto però che una sentenza della Corte di Cassazione del 23.7.1998, ha legittimato e giustificato l’assenza del dipendente dal proprio domicilio, qualora esca di casa per sottoporsi a trattamenti fisioterapici, cure, visita medica specialistica, analisi. Tale assenza è giustificata però, solo se il dipendente, riesce a dimostrare l’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare le suddette cure ed esami al fuori delle fasce orarie previste per le visite fiscali.
Per cui, onde evitare sanzioni, il dipendente in malattia che deve uscire durante gli orari di reperibilità per recarsi ad esempio dal medico, deve farsi rilasciare da lui, un certificato medico che attesti che durante gli orari della visita fiscale, il paziente si stava sottoponendo ad un visita presso il suo studio. In questo modo, l'assenza è giustificata.
Visita fiscale 2017 sanzioni per mancato rispetto orari: Se al momento della visita fiscale, il lavoratore non dovesse risultare reperibile presso il proprio domicilio, o altro indirizzo indicato sul certificato medico comunicato in sede di richiesta e rilascio da parte del medico, e non riesca a giustificare l'assenza con una motivazione valida, rischia l'indennità di malattia, ossia, il diritto ad avere il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia e il 50% per i successivi giorni.
Il dipendente, inoltre, per evitare la sanzione sopra indicata, ha 15 giorni di tempo per dimostrare che la sua assenza è giustificata.
Dal punto di vista disciplinare, il datore di lavoro privato o l'Amministrazione, ha la facoltà di sanzionare a livello disciplinare, la mancata giustificazione, anche con licenziamento con o senza preavviso.
endenti pubblici devono rimanere a casa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
I dipendenti privati in malattia non possono uscire da casa dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Uscita durante la malattia: Le disposizioni che regolano l’assenza ingiustificata del dipendente nel pubblico impiego e nel settore privato, durante le fasce orarie controllo medico fiscale. Tale assenza da domicilio comporta sanzioni economiche e provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione e del datore di lavoro, in generale sono da ritenersi casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo per:
mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono.
non aver sentito il campanello durante il riposo o per altri motivi.
malfunzionamento del citofono o del campanello.
mancata o incompleta comunicazione del domicilio o del luogo di reperibilità.
espletamento di incombenze facilmente effettuabili in orari diversi.
Se si esce di casa in orario di malattia si rischia il licenziamento?
Il dipendente assente alla visita fiscale cosa rischia? Il dipendente che durante le fasce orarie visita fiscale 2017, il controllo medico, dovesse risultare assente dal domicilio rischia, in base al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in vigore dal 15 novembre 2009, all’art. 55- quater, inserito dall’art. 69 del decreto, delle sanzioni disciplinari fino al licenziamento:
Licenziamento senza preavviso: in caso di giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia
Licenziamento con preavviso: in caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.
Quando è giustificata l'assenza?
L’assenza da casa durante l'orario visite mediche fiscali può essere considerata giustificata in presenza di particolari situazioni documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia. L’assenza dal domicilio giustificata con la contemporanea presenza del lavoratore presso lo studio del medico curante non costituisce, di per sé, valida giustificazione. Sarà infatti necessario provare la necessità della visita e la sua indifferibilità.
Anche l’assenza al domicilio durante la visita di controllo, in mancanza di validi motivi di giustificazione, è contestata nel caso in cui il dipendente, su invito rilasciato dal medico fiscale, si sia successivamente sottoposto a visita ambulatoriale. Quest’ultima infatti non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di confermare la prognosi stabilita dal medico curante.
Sul dipendente lavoratore ricade l’obbligo di provare l’esistenza del giustificato motivo, che rappresenta l’unico modo per evitare le sanzioni previste in caso di assenza alla visita di controllo, poiché è tenuto in tutti i modi all’adempimento della reperibilità della visita fiscale di controllo. Il dipendente assente per malattia ha sempre l’obbligo di essere reperibile all’indirizzo comunicato all’amministrazione o al datore di lavoro durante le fasce orarie sopra indicate anche qualora ci sia un’espressa autorizzazione del proprio medico curante ad uscire. L’obbligo di rispettare tali fasce, incombe fin dal primo giorno dell’assenza per malattia, compresi i giorni domenicali e festivi.
Quando si può uscire durante gli orari della visita fiscale e chi è escluso dall'obbligo delle visite fiscali? Il lavoratore dipendente pubblico e privato può uscire durante le fasce orarie di malattia, previo rilascio del certificato medico che giustifichi l'assenza, solo per effettuare:
visite mediche.
prestazioni sanitarie.
terapie sanitarie.
accertamenti specialistici regolarmente prescritti.
o altri giustificati motivi.
In questi casi, il dipendente che ha necessità di uscire dal domicilio per sottoporsi a visita medica deve preventivamente comunicarlo all’ufficio di appartenenza, salvo i casi di obiettivo e giustificato impedimento, e a produrre idonea documentazione giustificativa.
In caso di Infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi per esempio a causa di un incidente stradale, il dipendente ha l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità e di dare tempestiva comunicazione all’ufficio di appartenenza, dell’infortunio avuto per consentire all’Istituto di esercitare il diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza, compresigli oneri riflessi inerenti.
Certificato medico in caso di assenza da domicilio durante la visita fiscale: Il Dipendente pubblico e privato che si assenta per malattia ha l’obbligo di comunicare tempestivamente il suo stato di malattia all’ufficio di appartenenza, fatta eccezione dei casi comprovanti uno stato di grave impedimento, e comunque all’inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica l’assenza, tale informativa deve essere data anche in caso di proseguimento della malattia.
Il Dipendente è obbligato pertanto a comunicare, oltre l’assenza, anche il domicilio presso il quale può essere reperito in caso di controllo medico da parte della ASL o INPS a seconda della categoria del lavoratore, su richiesta dell’Amministrazione o del datore di lavoro.
Il Certificato medico malattia INPS comprovante lo stato di malattia del dipendente viene inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all’INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.
L’invio telematico soddisfa l’obbligo di recapitare l’attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia.
Certificato medico assenza lavoratore:
L’assenza per malattia prevede che l’evento morboso sia certificato da parte del medico curante con una specifica documentazione:
1) Attestazione medica telematica copre l’intera giornata lavorativa ed è necessaria anche per un solo giorno di malattia.
2) Certificato medico viene inviato attraverso il canale telematico, per cui tutti i dipendenti pubblici e privati possono consultare in qualsiasi momento i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell’Inps attraverso i canali web attivati e certificati dall’Ente, pertanto, possono accedere alla: consultazione attestati di malattia e consultazione certificati di malattia.
I dipendenti, inoltre, in ogni momento possono richiedere all’Inps l’invio automatico dei certificati alla propria casella di posta elettronica certificata, Pec.
Il certificato medico attestante le motivazioni che giustificano l’assenza per malattia del dipendente pubblico deve possedere tutti i requisiti formali e sostanziali previsti per poter essere considerato valido, ovvero deve contenere le seguenti informazioni:
Generalità del lavoratore
Prognosi clinica dei giorni di malattia che inizia a decorrere dal giorno di redazione del certificato.
Data e luogo di compilazione
Indicazione di inizio o di continuazione della malattia
Firma e timbro del medico che rilascia la certificazione
Domicilio abituale del lavoratore o il diverso temporaneo recapito
Importante: Il certificato medico, non deve contenere abrasioni o correzioni; le eventuali correzioni devono essere controfirmate dal medico. In presenza di successivi certificati intervallati dal sabato e dalla domenica, si presume che i due periodi costituiscano un unico evento morboso.
Assenza dal domicilio per infortunio sul lavoro e malattia professionale:
Visita fiscale assenza dal domicilio per infortunio sul lavoro, in questo caso il dipendente non è soggetto all'obbligo di repergibilità durante gli orari di malattia
Se l'assenza dal lavoro è dovuta a malattia causa infortunio sul lavoro INAIL, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto previsti dall’art. 21, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio.
Visita fiscale assenza dal domicilio malattia professionale: Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a malattia professionale INAIL riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 21, comma 7, per tutti i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1.
Nulla è innovato per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la misura e le modalità di corresponsione dell’equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all’articolo 21.
Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali inabilità trova applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l’art. 4, comma 4 della stessa legge.